Onan il barbaro vs Zan

Onan il barbaro vs Zan
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L’art. 1 del DDL Zan prova a definire sesso, genere, orientamento sessuale e identità di genere, per punire atti discriminatori fondati su tali distinzioni. La realtà può presentare infinità di situazioni di cui non dovrà occuparsi minuziosamente il codice penale (una persona è sempre completamente una persona), allora come la mettiamo con orientamenti antichi (Esodo 22,19: Chi si accoppia con una bestia dovrà essere messo a morte) o futuri, per esempio con gli extraterrestri?

Fra le dimenticanze (mai dimenticate) permettetemi una scanzonata risata estiva: si potrà ancora leggere Gn 38,6-10 e predicare (l’equivocato) “onanismo” come pratica sbagliata (rende ciechi?), senza incorrere nel reato penale previsto dal DDL Zan per il “concreto pericolo del compimento di atti discriminatori” (art. 4), oppure, dal catechismo il 6° comandamento (equivocato), terrore dei disorientati adolescenti? Senza dover ricordare la distruzione di Sodoma (ma Gomorra invece a quale inclinazione ha dato nome?), ci basti il più vicino San Paolo, nient’affatto distratto (Romani 1,24-32, 1 Corinzi 7,36-38 ecc.).
Vietato predicarlo? Ma dobbiamo gridarlo al mondo che nostro Padre ci guarda commosso capaci di un amore molto più grande, fatti per Lui, dentro ogni nostro piccolo imperfetto amore.
Pesce fuor d’acqua